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Sentenza Tar Liguria sui fogli di via: una vittoria a metà

Nella foto - Laboratorio Sociale Alessandria

Quasi un anno dopo l’emissione del provvedimento del foglio di via a carico di dieci attivisti No Tav – Terzo Valico piemontesi dai Comuni di Genova, Ronco Scrivia, Campomorone e Ceranesi è arrivata la sentenza del Tar della Liguria con cui vengono annullati i provvedimenti decisi dal Questore di Genova. Lo avevamo scritto che si trattava di provvedimenti arbitrari decisi per fiaccare la resistenza del Movimento No Tav – Terzo Valico dopo la giornata di lotta del 10 Luglio 2013 a Trasta con il blocco dell’ennesimo esproprio tentato dal Cociv. Oggi arriva la conferma da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria che ha deciso l’annullamento dei provvedimenti demandando alla Questura di Genova la facoltà di emettere nuovo provvedimento rideterminando la durata del provvedimento per ogni singolo attivista.

Nella sentenza del Tar è possibile leggere:

“Nella questione oggetto della controversia va osservato che tutti i comportamenti sanzionati dall’autorità amministrativa si presentano come avvicinabili al difficile confine tracciabile tra la legittima protesta (diverse norme costituzionali sanciscono tale principio) e l’opposizione più o meno pacifica alle decisioni assunte da un potere legittimo. La teoria della democrazia accolta dal nostro ordinamento prevede che una determinazione amministrativa quale è quella di realizzare una linea ad alta velocità sia contestata in un giudizio oppure venga annullata o revocata da una forza politica diversa, capace di raccogliere voti anche con lo scopo di emendare quanto già deciso.

Gli odierni ricorrenti percorrono una via differente, notoriamente legittimata da correnti di pensiero che ritengono il nostro sistema affetto da un deficit di rappresentanza democratica, e ritengono di potersi ergere a rappresentanti di una corrente d’opinione politicamente forte, capace di ostacolare una decisione sgradita con forme anche violente.

Un tribunale della Repubblica come quello chiamato a decidere non può ovviamente convenire con le tesi esposte nei manifesti programmatici dei gruppi contrari alla realizzazione della linea ferroviaria in questione, dovendosi ribadire a tale riguardo che la via maestra in una democrazia politica è quella della raccolta dei voti in vista della realizzazione di un progetto di amministrazione che contempli, ad esempio, l’annullamento delle opere per la nuova ferrovia.

Tuttavia deve essere ben presente anche la diversa esigenza di tutelare le forme di legittima protesta, che possono essere in prospettiva le prime manifestazioni del consenso da raccogliere in vista della realizzazione dell’idea alternativa di società, che nel caso in questione si configura contrario in modo radicale al nuovo mezzo di trasporto.

In proposito le norme applicate richiamano opportunamente le circostanze di fatto, atteso che una prognosi su una futura condotta antigiuridica non può che essere desunta da dei fatti concreti, vigendo una sistema basato sulla legge…”

E ancora:

“…Il collegio deve convenire con la doglianza in esame, osservando che sarebbe stato onere dell’autorità di polizia tener conto della natura non eccessivamente violenta della manifestazione tenutasi in via Trasta il 10.7.2013, e della diversità dei precedenti di ciascuno dei soggetti ricorrenti; una sanzione deve avere riguardo piuttosto ad una condotta e non già alla durata delle opere che il trasgressore intende contrastare.

In tal senso il ricorso va accolto, demandando all’amministrazione una rinnovata quantificazione della sanzione tale da tener conto dei principi sopra esposti.

In conclusione il ricorso va accolto nei soli limiti indicati, mentre le spese di causa vanno opportunamente compensate, date la natura della controversia e la qualità delle parti…”

In pratica il Tar ha considerato il provvedimento spropositato in base a quanto avvenuto durante la giornata del 10 Luglio a Trasta e ha dato facoltà al Questore di Genova di poter rideterminare il tempo di durata del foglio di via stabilito originariamente per tutti gli attivisti nel limite massimo di tre anni. Resta il fatto che nonostante l’impianto della sentenza i dieci attivisti dei comitati piemontesi non sono liberi di recarsi nei quattro Comuni liguri da cui sono stati allontanati ma dovranno attendere una nuova notifica da parte della Questura di Genova.

Gli avvocati del movimento Laura Tartarini e Alessandro Gorla commentano:

“E’ una sentenza che riconosce l’agire discrezionale – e quindi politico – della Questura di Genova. Il TAR Liguria ha sottolineato come, a fronte di una manifestazione svoltasi senza incidenti, l’autorità di PS ha imposto un grave limite alla libertà di dieci persone per la durata massima prevista dalla norma (3 anni), senza alcuna valutazione individualizzante, per il mero fatto quindi che queste persone appartengono al movimento che si oppone alla realizzazione del terzo valico dei giovi, e non già in quanto singolarmente “pericolose per la sicurezza pubblica”, come prevederebbe invece la disciplina che governa l’emissione di questo tipo di provvedimenti inibitori.”

Per approfondire la questione leggi anche:

Fogli di via a dieci attivisti dei comitati No Tav – Terzo Valico 23.07.2013

Solidarietà contro i fogli di via 25.07.2013

Confremati i dieci fogli di via e due nuove denunce 23.09.2013

Ingiustizia ad alta velocità 29.01.2014